La Corte di Cassazione ha affermato che il fatto che il professionista esegua la prestazione a titolo di cortesia, e non dietro compenso, non consente di escludere la presenza di un obbligo giuridico inquadrabile in un contratto d’opera professionale.
Al di là dell’esistenza di un rapporto contrattuale o della pattuizione di un compenso, laddove l’errore generi danni a carico dei terzi, il professionista risponderà sempre per responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cc e sarà perciò tenuto al risarcimento dei danni.