Considerate le limitazioni alla cosiddetta "retro-detrazione" che riguardano la fine / inizio dell’anno, per le prossime liquidazioni periodiche IVA va posta particolare attenzione all’individuazione del momento in cui può essere detratta l’IVA.
A tal fine è infatti necessario fare riferimento alla data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente considerando che se il documento è ricevuto:
- entro il 31.12.2021, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2022 relativo al 2021;
- dal 01.01.2022, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2023 relativo al 2022.
Nei casi indicati l’IVA, infatti, non può essere computata nel mese di effettuazione dell’operazione se ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento (giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti IVA trimestrali), come previsto per le fatture ricevute nel corso dell’anno.
Applicando quanto sopra esposto quindi, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente.
Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica si rammenta che rileva quanto attestato da SdI considerando che se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario
Qualora SdI invece non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.