Il decreto “Crescita” ha rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali fissandola alle seguenti percentuali:
- 50% per il 2019;
- 60% per il 2020 e il 2021;
- 70% per il 2022;
- 100% dal 2023.
Successivamente la Finanziaria 2020, dopo aver confermato la deducibilità dell’IMU nella misura del 60% per il 2020 e il 2021 ha previsto, a decorrere dal 2022, la deducibilità integrale dell’imposta relativa agli immobili strumentali.
Al fine di individuare gli immobili interessati dalla parziale deducibilità dell’IMU va fatto riferimento agli artt. 43, comma 2 (per le imprese) e 54,TUIR (per i lavoratori autonomi), ovvero per le imprese:
- strumentali per natura (immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E);
- strumentali per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza);
mentre per i professionisti:
- la natura strumentale dell’immobile è legata all’utilizzazione esclusiva ed effettiva dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, non rilevando la categoria catastale di appartenenza.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione non è applicabile agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente per i quali, quindi, l’IMU è integralmente indeducibile.