Il credito d’imposta riferito ai beni strumentali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B accluse alle Legge Finanziaria 2017 introdotto dalla Finanziaria 2020 e prorogato dall’art. 1, commi da 1051 a 1067, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
- fino al 31.12.2022;
ovvero
- fino al 30.6.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta, pari al 10% del costo di acquisto per gli investimenti effettuati entro il 31-12-2021 e al 6% per gli investimenti effettuato dal 01-01-2022 è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione del bene.
Lo stesso può essere, in alternativa, utilizzato in unica soluzione. Tale possibilità risulta tuttavia limitata agli investimenti effettuati nel 2021, per i quali la "prenotazione" e la consegna sono intervenute entro il 31.12.2021.
Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 con ordine e versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021 è obbligatorio l’utilizzo in 3 rate.