Come confermato da INPS, restano in vigore le prestazioni degli Assegni per il nucleo familiare per i nuclei composti da coniugi non legalmente separati o dagli uniti civilmente (in quanto equiparati ai coniugi), e/o da fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti. Sono state, di conseguenza, aggiornate e pubblicate solo le tabelle dalla 19 alla 21d, rappresentative delle situazioni familiari residuali che ancora beneficiano degli Assegni per il nucleo familiare.
I soggetti appartenenti a tali nuclei potranno presentare all’Inps la domanda degli Assegni per il nucleo familiare per la nuova annualità 2022-2023, seguendo le regole previgenti all’introduzione dell’assegno unico universale.