In sede di conversione del "Decreto Aiuti" sono state apportate alcune significative modifiche per quanto riguarda la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
In particolare:
- è stata elevata, raddoppiandola, la soglia delle somme iscritte a ruolo il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" per ottenere la rateazione;
- è stato elevato il numero di rate il cui mancato versamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Per effetto dell’integrazione / modifica è quindi stato elevato da € 60.000 a € 120.000 l’importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di conseguenza, entro tale limite è possibile richiedere la dilazione a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza del predetto requisito.
È inoltre elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa, ma è stata soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all’atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute. Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che il carico non può essere nuovamente rateizzato.