Tra le misure introdotte dal "Decreto Aiuti" c’è il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore di
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia: artigiani / commercianti iscritti all’IVS; professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), ai quali è riservata una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;
titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata).
I soggetti interessati sono tenuti a presentare all’INPS o alla propria Cassa previdenziale un’apposita domanda. I termini e le modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale, dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione.
Si ricorda che per accedere ai servizi offerti da INPS occorre utilizzare uno dei seguenti sistemi di autenticazione:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d’Identità Elettronica (CIE) abilitata con codice pin;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L’erogazione dell’indennità sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato (€ 600 milioni), il Ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione all’INPS / Ente previdenziale sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori.