Entro il prossimo 30 novembre occorre provvedere al versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2022, che verranno dichiarati nel mod. REDDITI/2023.
Per determinare l’ammontare dell’acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente, uno dei seguenti metodi:
Metodo storico, l’acconto è parametrato sul quantum dovuto per il periodo d’imposta precedente, utilizzando come base di riferimento sia il rigo “Differenza” del modello Redditi2022 (relativo al 2021), che il rigo “Totale imposta “della dichiarazione Irap2022 (relativa al 2021).
Si rammenta, altresì, che il risultato finale dell’ultima dichiarazione presentata non è determinante al fine di definire se l’acconto sia effettivamente dovuto, in quanto anche in presenza di un saldo a credito si potrebbe essere ugualmente tenuti al versamento dello stesso.
Metodo previsionale, in base al quale si effettua una stima del reddito che si dovrebbe presumibilmente conseguire nel 2022, calcolando poi su questo valore l’acconto dovuto.
Tale metodo consente, qualora si preveda di realizzare nel corrente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto inferiore rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando il metodo storico.
È necessario però sottolineare che qualora gli importi complessivamente versati (prima e seconda rata) non risultassero pari al quantum effettivamente dovuto, vale a dire al 100% di Irpef, Irap e Ires, il versamento dell’acconto sarebbe considerato insufficiente, con conseguente applicazione della sanzione, pari al 30% del versamento omesso, oltre agli interessi di mora.
Parallelamente agli acconti sui redditi (Irpef, cedolare secca, imposta sui beni immobiliari e mobiliari detenuti all’estero) e Irap, si rammenta che, alla stessa data, gli iscritti alla gestione Inps dei settori commercio, artigianato ed i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale sono chiamati al versamento dell’acconto relativo alla seconda rata dei contributi previdenziali.
Modalità di versamento degli acconti
Il versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2022 va effettuato con mod. F24, fermo restando, per i titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico (home banking – CBI).
Anche per i soggetti privati, in presenza di compensazioni d’imposta, è reso obbligatorio l’uso esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Sono esonerati dal versamento degli acconti coloro che non hanno avuto redditi (sia nell’esercizio in corso che in quello precedente), gli eredi del contribuente deceduto e chi non raggiunge le soglie minime previste per il versamento (€ 52,00 per l’Irpef e per Irap e € 21 per l’Ires).