Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per acquisto energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
E’ stabilita l’estensione, al mese di dicembre 2022, di tutti i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Si tratta, in particolare, tanto delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale quanto di quelle non rientranti nella tradizionale definizione di imprese energivore e gasivore. Per queste ultime si ricorda che il credito d’imposta, per il mese di dicembre, è confermato nelle seguenti percentuali:
- per l’energia elettrica il credito di imposta è nella misura del 30%. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- per il gas naturale il credito di imposta è del 40%. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese “non gasivore”.
Viene poi confermata – per le sole imprese “energivore” – l’estensione, al mese di dicembre, del credito d’imposta relativo anche all’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.
E’ anche confermato che tutti i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2023 (in luogo della precedente scadenza fissata per il 31 marzo 2023).
Viene, poi, disposto che non debbano applicarsi alla disciplina dei crediti d’imposta i limiti in materia di compensazione e versamenti diretti (Cfr. articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e quelli di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che imponeva il limite annuale di 250.000 euro).
Viene, altresì, confermato che i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si mantiene anche la disposizione che prevede che i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Parimenti confermate le vigenti disposizioni sulla cessione dei crediti. Viene precisato che i crediti riferiti al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili dal cessionario entro la data del 30 giugno 2023.
Viene, da ultimo, confermata la necessità che i beneficiari dei crediti d’imposta riferiti al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, debbano inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Rispetto alla originaria data del 16 febbraio 2023, il nuovo decreto proroga il termine della comunicazione al 16 marzo 2023.
Rateizzazione delle bollette
E’ prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i consumi energetici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
E’ importante evidenziare che l’adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti (vale a dire l’ultimo trimestre dell’anno in corso), alla fruizione dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Aiuti ter.
La rateizzazione può essere richiesta solo per gli importi riferiti alla componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzata per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Le modalità semplificate per formulare la richiesta di rateizzazione, saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il fornitore di energia ha l’obbligo di offrire alle imprese richiedenti una proposta di rateizzazione, qualora vi sia l’effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, nonché in caso di effettivo rilascio, in favore dell’impresa di assicurazione, della garanzia di SACE S.p.A., a copertura dell’eventuale inadempimento da parte delle imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione concessi dal fornitore.
La proposta di rateizzazione deve contenere l’ammontare degli importi dovuti dall’impresa, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato – che non può superare il tasso di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata – le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
Contributo per adeguamento registratori di cassa
Viene riconosciuto ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri un contributo per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Il contributo – introdotto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle modalità di svolgimento della lotteria degli scontrini – è concesso sotto forma di credito d’imposta, ed è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni apparecchio, entro il limite di spesa, per l’anno 2023, di 80 milioni di euro.
Il beneficio è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei predetti strumenti, a condizione che il relativo corrispettivo venga pagato con modalità tracciabile.
Spetterà ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge definire le modalità attuative e di fruizione del credito d’imposta.