Ai fini della corresponsione dell’indennità una tantum di 150 euro, la verifica del rispetto del limite di imponibile previdenziale del mese di novembre 2022, fissato in 1.538 euro, deve essere effettuata al netto della tredicesima mensilità (o ratei della stessa), laddove l’erogazione di quest’ultima avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
In merito è intervenuto l’INPS, precisando che qualora i datori di lavoro non abbiano erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a beneficiarne, possono esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza del mese di dicembre 2022.