Il Ministero degli Interni con una circolare ha chiarito che la proroga al 25 settembre 2023 riguarda le sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relative all’attivazione dei percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di tecnico manutentore.
Resta invece confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre 2022, delle altre disposizioni stabilite dal DM 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’articolo 3 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio – e dall’articolo 5 – Abrogazioni.
Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.