L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha invitato le proprie sedi a uniformarsi alla sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso giudiziale presentato avverso il provvedimento di rigetto di un’istanza volta a ottenere l’installazione di impianti audiovisivi in base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
L’istanza era stata presentata da una società che svolge attività di trasporto per conto terzi, la quale, in adempimento di obblighi assunti contrattualmente con il committente, risultava onerata dell’installazione, sui propri automezzi, di un impianto di videoregistrazione le cui immagini registrate rientravano, tuttavia, nella disponibilità esclusiva dell’appaltante.
La sentenza, oltre a censurare tale dissociazione tra istante e titolare del trattamento dei dati, evidenzia l’assenza di una base giustificativa del trattamento dei dati e ribadisce che “il controllo fine a sè stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua a essere vietato”.