Tra le disposizioni in materia di "tregua fiscale", la Legge Finanziaria 2023 prevede che i debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, siano automaticamente "stralciati" al 31.3.2023.
Lo stralcio riguarda i carichi:
- delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
- degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.
Merita evidenziare che lo stralcio interessa, come sopra accennato:
- i singoli carichi. Pertanto, se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a € 1.000, ancorché l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite (così, ad esempio, in presenza di una cartella relativa a due carichi, di cui uno riferito all’IVA pari a € 800 ed un altro alla liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, pari a € 910, lo stralcio interessa entrambi);
- i carichi il cui "importo residuo" all’1.1.2023 sia non superiore a € 1.000. Non rileva, quindi, l’importo del carico originario (così, ad esempio, lo stralcio riguarda anche un carico di importo originario pari a € 3.500 il cui ammontare residuo all’1.1.2023 risulta pari a € 960).