Con una recente Circolare l’INPS ha reso note aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, nonché riepilogato i termini e le modalità di versamento di quanto dovuto.
Si evidenzia il sensibile incremento del reddito minimale e massimale contributivo rispetto allo scorso anno, rispettivamente fissati a Euro 17.504 e a Euro 86.983 (Euro 113.520 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95).
Per quanto riguarda le aliquote contributive per il 2023 sono pari al:
- 24% (come già gli scorsi anni), per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 23,25% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, per i quali continua a trovare applicazione l’incremento dello 0,45% annuo (fino al raggiungimento della soglia del 24%).
Inoltre nel 2023 continua a trovare applicazione:
- la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito "di seconda fascia" (da € 52.191 a € 86.983 / 113.520 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
- l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
- la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
- la maggiorazione nella misura dello 0,48% ai sensi dell’art. 1, comma 380, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo per la cessazione dell’attività di cui all’art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018.