Per quanto riguarda i provvedimenti fiscali contenuti nel Decreto Legge 61/2023 “Alluvioni, assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi nonché delle scadenze connesse con le definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale".
Contestualmente è disposta la proroga di 2 anni (al 31.12.2025) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività.
Inoltre è prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.
Di seguito il dettaglio.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI
A favore dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023.
Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.
Si ritiene invece che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre2023.
I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.
Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:
- IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
- IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6. La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede / residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l’IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);
- ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- prima e seconda rata fissa 2023 contributi IVS artigiani / commercianti, in scadenza rispettivamente il 16.5 e 21.8;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
- La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7).
ADEMPIMENTI TRIBUTARI
É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto2023.
Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:
- presentazione dei mod. INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.5, 26.6, 25.7 e 25.8;
- presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all’OSS, da presentare entro il 31.7;
- presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.5.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Il Decreto dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023 delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi.
La sospensione opera anche per:
- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali
I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.
SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI "TREGUA FISCALE"
La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella cosiddetta "tregua fiscale" prevista dalla Finanziaria 2023 in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto2023.
La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.
ROTTAMAZIONE – QUATER
Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la cosiddetta "rottamazione-quater" e, di conseguenza, è differito:
- dal 30.6 al 30.9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al 31.1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).
La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via).
In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
È infine prorogata dal 31.10.2023 al 31.1.2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).
INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE
Per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2023 è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
che:
- all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente/ prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A;
e
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.
L’indennità:
- è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
- è riconosciuta dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.
ULTERIORI SOSPENSIONI
Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati sono sospesi dal 1° maggio al 30 giugno 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il versamento del diritto annuale CCIAA. Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione "alla ripresa del termine", ossia il 1° luglio 2023;
- gli "adempimenti contabili e societari" in scadenza entro il 30.6.2023.
Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.
La sospensione opera anche per il pagamento:
- delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
- dei canoni di leasing aventi ad oggetto: edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
È inoltre stabilito che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.
Infine, per le società / imprese con sede operativa nei territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio 2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.
Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).