In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto valido il recesso del datore in quanto la compiuta giacenza della raccomandata alle poste presume la conoscenza legale della stessa da parte del lavoratore.
Quest’ultimo non potrà più fare ricorso avverso il provvedimento in quanto risulta scaduto il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
È onere del dipendente dimostrare l’impossibilità, senza sua colpa, di prendere notizia del licenziamento, non ritenendo sufficiente non aver trovato l’avviso di giacenza. Al contrario, la consegna del provvedimento all’indirizzo del destinatario è prova della sua conoscibilità.