Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, è legittimo il licenziamento del lavoratore part time che rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria, in materia di sicurezza, in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto; la prestazione nelle fasce eccedenti l’orario ridotto si qualifica, infatti, come lavoro supplementare e, come tale, non può essere rifiutata.