L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, con Delibera 390/2023/R/com, ha disposto di prorogare fino al 31 ottobre 2023 la sospensione dei termini di pagamento delle utenze di luce, gas, acqua e rifiuti.
ATTENZIONE
LA PROROGA AL 31 OTTOBRE NON È AUTOMATICA MA VA CHIESTA ESPRESSAMENTE AL FORNITORE ENTRO IL 31 AGOSTO
COME OTTENERE LA PROROGA
Per poter beneficiare dell’ulteriore sospensione, rispetto a quella generalizzata già in atto, i clienti e
gli utenti interessati dovranno inviare – entro il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione – ai venditori di energia elettrica e gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione e/o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.
Si consiglia di contattare il fornitore per le modalità di predisposizione e invio della suddetta dichiarazione.
CHI PUÒ CHIEDERE LA PROROGA
La proroga riguarda i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni di cui all’Allegato 1 al D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione).
VINCOLI E OBBLIGHI DEI FORNITORI
La sospensione riguarda anche le azioni sulla morosità per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali. Alla conclusione del periodo di sospensione, fatta comunque salva la facoltà degli utenti e clienti interessati dagli eventi in argomento di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture ancorché sospese, i venditori di energia elettrica e gas, i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono tenuti ad offrire ai propri clienti/utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi.
PIANO DI RATEIZZAZIONE
Il fornitore dovrà concordare, se richiesto, un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti, come già previsto dalla precedente Delibera ARERA 267/2023/R/com.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’ARERA (www.arera.it) e sui siti dei singoli fornitori.