Il Tar della Lombardia, con una recente sentenza, ha rigettato ogni contestazione in merito all’adeguatezza del contratto collettivo nazionale di un’azienda, contestazione avanzata in sede di verifica ispettiva da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’Ispettorato aveva emesso il verbale ritenendo che l’applicazione del Ccnl scelto dall’azienda determinasse il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente “in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata in violazione dell’art. 3, L. 3.04.2001 n. 142 nonché dell’art. 36 della Costituzione”.
Il Tar ha contestato tale ricostruzione, ricordando che l’individuazione del Ccnl da applicare ai dipendenti è una scelta discrezionale del datore di lavoro che, salvo il caso di accordi collettivi con previsioni contrarie alla legge o riferibili a categorie del tutto disomogenee, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.