La Cassazione Civile Sezione Lavoro ha recentemente stabilito che il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente al datore di lavoro di procrastinare la contestazione in modo non solo da rendere difficile la difesa del dipendente ma anche di perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto.
Il comportamento del datore di lavoro, che ritardi senza un’apprezzabile giustificazione la contestazione disciplinare, determina un affidamento nel lavoratore e non si pone più una questione di violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Per la Corte l’obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare l’interesse del creditore della prestazione e l’inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita dell’insussistenza in concreto di una lesione del suo interesse.