Non possono essere fruite a ore le ferie annuali retribuite, che costituiscono un diritto irrinunciabile, riconosciuto al lavoratore dalla Costituzione (art. 36, comma 3), la cui ragione risiede nell’esigenza di garantire tempi necessari per il recupero delle energie indispensabili alla tutela dell’integrità fisica, psicologica e di salute.
Tale principio si rinviene sia nel Codice Civile (art. 2109), che prevede il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, la cui durata è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità, sia nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003.