Con l’approvazione della Finanziaria 2024 sono state confermate, con alcune modifiche, le novità previste dal disegno di legge relative alla tassazione di alcune tipologie di immobili.
È confermata la modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le cosiddette "locazioni brevi" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo. Rispetto alla precedente formulazione, risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti). La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%. È altresì confermata la modifica a seguito della quale è disposto che la predetta ritenuta si considera a titolo di acconto.
Sono confermate le modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di cessione di immobili da parte di un "privato", costituiscono "redditi diversi" le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020(cosidetto 110%) che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i "costi inerenti al bene" ceduto, atti a conteggiare l’effettiva plusvalenza, non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:
- i lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni;
- il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura / cessione del credito.