L’Agenzia delle Entrate ha recentemente indicato il trattamento, ai fini IVA e imposte dirette, della spesa sostenuta per l’acquisto e la ricarica di un’autovettura elettrica utilizzata per l’esercizio dell’attività.
In particolare, l’Agenzia è giunta alla conclusione che tale veicolo è equiparato ai veicoli a motore e pertanto sono applicabili le consuete percentuali di detrazione IVA / deduzione dei costi.
La spesa di ricarica è equiparata all’acquisto di carburante per autotrazione e pertanto per la stessa:
si applicano le percentuali di detrazione IVA / deduzione del costo previste per l’acquisto di carburante; la detrazione IVA / deduzione del costo è ammessa a condizione che il relativo pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili.
La disciplina relativa alla detraibilità dell’IVA per l’acquisito degli autoveicoli e dei relativi componenti e ricambi è contenuta nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 in base al quale l’imposta relativa all’acquisto / importazione dei veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione:
- nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
- nella misura del 100% se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte / professione ovvero rappresentano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- nella misura in cui il veicolo è utilizzato per l’esercizio dell’attività (quantificata applicando criteri oggettivi e coerenti, in base al principio generale di inerenza), per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per individuare la deducibilità dei costi sostenuti per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti / professioni, va fatto riferimento all’art. 164, TUIR, ai sensi del quale, per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e autocaravan di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) e m), D.Lgs. n. 285/92, la deducibilità è ammessa nella misura del:
- 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa;
- 20% se l’utilizzo è diverso da quello di cui al punto precedente;
- 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
- 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Il comma 1-bis del citato art. 164 dispone inoltre che tali percentuali di deduzione sono applicabili anche alle spese di carburante a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili (carte di credito / debito / prepagate / ecc.).