Per i contratti di locazione di immobili abitativi non rientranti nelle cosiddette ‘locazioni brevi’ e per i quali non si applica il regime della ‘cedolare secca’, in sede di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate è richiesto il versamento dell’imposta di bollo e di registro entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Ciò trova applicazione anche in caso di cessione / proroga / cessazione del contratto di locazione. In caso di omessa / tardiva registrazione del contratto (oltre i citati 30 giorni) il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione usufruendo del ravvedimento. Nel corso del tempo, ad anche recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte fornendo un’importante precisazione riguardante le modalità di determinazione dell’importo dovuto a titolo di sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione relativo ad un immobile che è dovuta nella misura: dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta; dal 60% al 120% dell’imposta di registro dovuta, con un minimo di € 200, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. …