Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con una recentissima Ordinanza.
Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro. Infatti, la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali è possibile solo in forza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
I contratti collettivi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia conferito loro esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dalla prestazione, diritto che è indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali.