In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 2 del TUIR, modificato dall’art.1 del D.Lgs n. 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024.
Questo quanto affermato recentemente dalla Corte di Cassazione in virtù delle modifiche introdotte. Si ricorda, infatti, che a seguito delle ultime modifiche il citato articolo 2 identifica il domicilio nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Per quanto riguarda, invece, le fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona: prevale in questo caso il luogo in cui la gestione di detti interessi è abitualmente esercitata in modo riconoscibile dai terzi, mentre non rivestono un ruolo prioritario le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.