E’ stata approvata definitivamente la Legge di bilancio 2025; di seguito si riporta una sintesi delle principali novità di ambito lavoro.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Tra le novità più rilevanti per i datori di lavoro, relative alla Legge di Bilancio per l’anno 2025, vi sono quelle in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente e riduzione del cuneo fiscale.
In particolare:
- vengono confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote validi per il 2024, ovvero
- fino a 28.000 euro aliquota 23%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro aliquota 35%
- oltre 50.000 euro aliquota 43%
- vengono confermate le modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente, già valide nell’anno 2024;
- in sostituzione dell’esonero IVS del 6/7% applicato nel corso del 2024, viene introdotta
- una nuova misura di riduzione del cuneo fiscale per i redditi non superiori a 20.000 euro, quantificata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
- una ulteriore detrazione di imposta, per redditi superiori a 20.000 euro e inferiori a 40.000 euro annui, del valore pari a 1.000 euro – progressivamente ridotta in caso di superamento dei 32.000 euro di reddito annuo;
- resta confermata la normativa sul trattamento integrativo così come applicata nel 2024.
CONGEDI PARENTALI
In materia di congedi parentali, la Legge di Bilancio 2025 prevede un elevamento della misura dell’indennità del congedo, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 che già concedeva un mese di indennità all’80%. In particolare, la nuova norma aggiunge:
- ulteriori due mesi
- di indennità all’80%
- entro il sesto anno di vita del bambino
- in alternativa tra i due genitori.
Pertanto, per i periodi di congedo parentale complessivamente fruibili con un’indennità dell’80% sono elevati a tre, ovvero due in più rispetto alla normativa vigente nel 2024.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
E’ previsto il riconoscimento, dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota IVS a carico delle lavoratrici dipendenti
- madri di due o più figli;
- fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la cui retribuzione o reddito imponibile a fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro.
ULTERIORI NOVITA’
Oltre le novità già analizzate, si segnalano le seguenti tematiche di particolare rilevanza per i datori di lavoro, contenute nella Manovra:
- limiti di esenzione per i fringe benefits, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR, con previsione anche per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- confermata la detassazione al 5% dei premi di risultato per gli anni 2025, 2026 e 2027, sempre nel limite dell’importo di 3.000 euro annui, purchè corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali;
- tracciamento delle spese di trasferta: i rimborsi analitici per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sono esenti da contribuzione e tassazione, nonchè deducibili dal reddito di imprese solo se effettuati con modalità tracciabile;
- bonus per le nuove nascite, di importo pari a 1.000 euro una tantum, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione su domanda del lavoratore interessato direttamente ad INPS, purchè l’ISEE famigliare non superi i 40.000 euro e il richiedente sia residente in Italia.