L’INPS ha reso noto che anche per l’annualità 2025 non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda dell’Assegno unico e universale (AUU), fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Gli interessati hanno comunque l’onere di comunicare eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, quale, ad esempio, la nascita di un nuovo figlio.
Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE, i beneficiari devono presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica per il 2025, correttamente attestata.
In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU sarà calcolato, a partire dal mese di marzo 2025, con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2025 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2025 con corresponsione degli arretrati dovuti.
Gli importi dell’AUU sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione dell’indice, la mensilità di assegno di gennaio 2025 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2024 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.