Le ferie rappresentano il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore.
La legge ne disciplina la durata minima, non inferiore a 4 settimane, nonché le modalità di fruizione. Il contratto collettivo può sempre stabilire condizioni migliorative.
Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione, senza possibilità di monetizzare l’eventuale ammontare di ferie maturate ma non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per questa ragione, è buona prassi invitare il personale dipendente ad una programmazione delle ferie fin da inizio anno e per l’intera annualità, fermo restando che spetta al datore di lavoro l’autorizzazione all’assenza nel periodo richiesto compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda.