Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti alla contribuzione integrativa ENASARCO.
L’individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell’attività, ovvero, se la stessa è esercita da:
- ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (confermata al 17% per il 2025) nel rispetto dei minimali / massimali;
- società di capitali, i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto un minimale / massimale).
Per il 2025 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata nella misura del 17%, nel rispetto dei minimali e massimali. L’aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente.
La contribuzione massima annua così determinata:
- agenti monomandatari, pari a € 7.664,45 (45.085 x 17%);
- agenti plurimandatari, pari a € 5.109,69 (30.057 x 17%).
L’importo del minimale contributivo 2025 è così individuato:
- agenti monomandatari, pari a € 1.011;
- agenti plurimandatari, pari a € 507