La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento disciplinare quando il lavoratore va contro quella che è l’impostazione dell’ordinamento giuridico di garantire il rispetto del libero orientamento sessuale.
Nel caso di specie, il lavoratore si era esposto verbalmente nei confronti di una collega adducendo frasi disonorevoli e immorali che, in ogni caso, sono immeritevoli di pubblica stima.
Inoltre, tale comportamento risultava essere recidivo e aggravato dalla contemporanea presenza di altri colleghi sul posto di lavoro al momento del fatto.
La Corte ha precisato che questi comportamenti indesiderati, attinenti alla sfera privata della collega, integrano una forma di molestia per la cui sussistenza non è necessaria l’intenzione soggettiva dell’autore della condotta, ma è sufficiente da un lato il contenuto oggettivo del comportamento riprovevole dell’autore della condotta e dall’altro la percezione soggettiva della vittima.