La definizione agevolata introdotta dalla Finanziaria 2023, che prevede il pagamento della sanzione ridotta rideterminata nella misura del 3% dell’imposta (versata / versata in ritardo) in luogo della sanzione ordinaria modulata a seconda della tardività (10% per tardivo / omesso versamento oltre 90 giorni, 5% per tardivo versamento tra 15 e 90 giorni, ecc.), interessa le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
In particolare la definizione in esame riguarda le comunicazioni di irregolarità (c.d. "avvisi bonari"):
- riferite al 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento (30 / 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1.1.2023 o recapitate dal 2.1.2023;
ovvero
- riferite a qualunque periodo d’imposta per le quali all’1.1.2023 è ancora "regolarmente" in corso il pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97.
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha inoltre precisato che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle cosiddette Liquidazioni Periodiche Iva il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023.