E’ importante ricordare che a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante modalità tracciabili, ovvero:
- bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Per la violazione dell’obbligo è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, con riferimento ad ogni lavoratore.