Al 31.12.2022 occorre approntare l’inventario merci che consiste nella rilevazione fisica delle quantità dei beni destinati alla produzione o alla vendita di proprietà dell’azienda.
I beni da considerare per l’inventario di fine annosono:
- le materie prime, sussidiarie e di consumo (incluse nel prodotto);
- i prodotti in corso di lavorazione;
- i semilavorati;
- i prodotti finiti;
- le merci destinate alla rivendita;
- i prodotti presenti in tutti i locali aziendali, anche se in attesa di ricevere la fattura;
- i prodotti di proprietà aziendale anche se si trovano presso terzi (per es. in conto visione oppure in conto lavorazione);
- i prodotti viaggianti ma già acquistati e quindi di proprietà.
Nell’inventario deve essere indicata con chiarezza la consistenza dei beni, distinti per categorie omogenee, il relativo valore ed indicato il metodo di valutazione applicato.
L’inventario della merce di fine esercizio è un obbligo sia civilistico che fiscale per le imprese e la mancata redazione potrebbe costituire indice di inattendibilità della contabilità nel suo complesso, rendendo legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Soggetti Iva in regime contabile “semplificata di cassa”
Anche per i soggetti Iva che applicano il regime semplificato di cassa è confermato l’obbligo della predisposizione dell’inventario al 31.12.2022, che, pur non essendo un dato con rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito d’impresa, verrà utilizzato per lo strumento di controllo predisposto dall’Amministrazione Finanziaria, denominato I.S.A. (Indici di Affidabilità Fiscale).