Il decreto Aiuti-bis prevede la proroga sino al 31.12.2022 del regime dello smart working cosiddetto semplificato, ossia la possibilità – scaduta il 31.08.2022 – per le aziende di:
- comunicare i (soli) nominativi dei dipendenti in lavoro agile e la data di cessazione dello stesso;
- imporre unilateralmente il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali;
- adempiere in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza con comunicazione standard Inail.
Con tale modifica normativa di qui al 31.12.2022 si ha dunque la coesistenza di 2 regimi di lavoro agile:
- regime ordinario con le modifiche recate dal Decreto Semplificazioni, che prevede l’accordo individuale;
- regime emergenziale reintrodotto, che ne prescinde.
L’attuale modello di comunicazione prevede che venga indicata la data di sottoscrizione dell’accordo individuale, che nel caso dello smart working semplificato non c’è.
Sul punto è intervenuto con un comunicato il Ministero del Lavoro chiarendo che il termine per effettuare le comunicazioni (non previsto dalla norma di legge) deve ritenersi quello di 5 giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile, ma che in sede di prima applicazione delle nuove modalità l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1.11.2022.