L’INL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di tirocini.
In particolare:
- sino al recepimento da parte delle Regioni delle nuove linee guida da adottarsi ai sensi del comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali;
- permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza permanente Stato-Regioni e la sanzione da 1.000 a 6.000 euro trova applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi;
- la norma relativa al ricorso fraudolento al tirocinio si ritiene immediatamente operativa. Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali;
- l’obbligo di comunicazione preventiva obbligatoria dei tirocini riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.