Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Leggeche introduce misure di contrasto alle frodi in materia di cessione di crediti di imposta.
In particolare il Decreto modifica la cedibilità dei seguenti crediti di imposta:
- ecobonus e sismabonus (articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013);
- bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019);
- credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e provvedimenti successivi);
- nuovo credito di imposta per la riqualificazione delle imprese turistiche (articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021).
I suddetti crediti di imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono essere ceduti ma senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, o enti assimilati.
Inoltre, il nuovo credito di imposta per la riqualificazione delle imprese turistiche può essere ceduto solo per intero, mentre per l’ecobonus, sismabonus e bonus facciate la possibilità di frazionamento non è più possibile a partire dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Si prevede infine che il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni previste, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, venga punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.