Con una recente Nota l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che tra le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva per lavoro autonomo accessorio ci sono quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
In ragione del fine della norma volta a "…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.