È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 il D.Lgs. 230 del 21 dicembre 2021, che a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Il beneficio economico è attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee.
L’erogazione avverrà direttamente da parte dell’INPS ed andrà a sostituire gli ANF e le detrazioni per carici di famiglia in caso di figli di età inferiore a 21 anni – entrambi attualmente gestiti mediante busta paga.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili; per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità: i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata annualmente direttamente dai cittadini a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
La richiesta potrà essere effettuata compilando on line la domanda sul sito dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica, carta dei servizi oppure recandosi presso un istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps.