Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che “…per l’apprendistato professionalizzante la finalità formativa (rectius, l’acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale”.
Pertanto, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria, la forma scritta costituisce “un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere le indicazioni di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. a), tra le quali il piano formativo individuale”.