In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, Art. 3, comma 6-bis, DL n. 73/2022, Art. 22-bis, DL n. 198/2022, Art. 8, comma 2, Legge n. 160/2023, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio/consolidato;
ovvero
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:
- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’obbligo informativo i soggetti che hanno ottenuto contributi/sovvenzioni inferiori ad € 10.000.
L‘obbligo in esame inoltre non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies:
“la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza … operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti…tiene luogo degli obblighi…posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
In questi casi l’esonero opera senza necessità di alcun adempimento da parte dell’impresa.
Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo informativo in esame non può essere assolto con l’indicazione in Nota integrativa ma richiede l’utilizzo del sito Internet/portale dell’associazione di categoria.
Regime sanzionatorio
Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.
Scadenza 30 giugno 2024
Per le imprese associate, Confcommercio Ascom Lugo mette a disposizione una apposita pagina web per adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate possono inviare mail di richiesta a fiscale@ascomlugo.it