Licenziato chi si rifiuta di svolgere, in assenza di giustificazioni, mansioni diverse nell’ambito della qualifica ricoperta.
Ciò quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un dipendente, operatore ecologico, licenziato a fronte del rifiuto, reiterato ed immotivato, di adempiere alla prestazione lavorativa di raccolta dei rifiuti con l’ausilio del mezzo aziendale.
Il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa secondo le direttive aziendali (nello specifico, di procedere alla conduzione dei veicoli quale attività rientrante nel suo profilo professionale) costituisce in tal caso condotta idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso.