Nell’ambito del cosiddetto “Decreto Salva Conti”, con riferimento alle detrazioni per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, oltre alle limitazioni riguardanti la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito e l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalle predette operazioni, il Legislatore ha previsto il blocco della cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite.
In particolare a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della Legge n. 67/2024), non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite:
- “in ogni caso”;
- con riferimento agli interventi contemplati nel comma 2 dell’art. 121, DL n. 34/2020.
In merito all’ambito di applicazione di tale blocco sono sorti dubbi e perplessità in quanto, dal tenore letterale della norma, lo stesso risulta di portata particolarmente ampia, riguardando le rate residue:
- delle detrazioni riconosciute nella misura “ordinaria” (50%, 65%, 70%, 75%, ecc.) di cui agli artt. 16-bis, TUIR, 14, 16 e 16-ter, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;
- della detrazione del 110% – 90% di cui agli artt. 119 e 119-ter, DL n. 34/2020;
senza alcun discrimine riguardante il soggetto che ha effettuato gli interventi agevolati (privato / condominio / soggetto IRES / ecc.) e la tempistica con la quale sono stati iniziati / eseguiti i lavori e sostenute le relative spese (a differenza di quanto previsto per il blocco dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito). Il blocco in esame risulta, quindi, operare a prescindere dal soggetto interessato e dalla data di inizio / esecuzione dei lavori e di sostenimento delle relative spese.
Tale aspetto è stato oggetto di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito riguardante un soggetto che ha eseguito i lavori e sostenuto le relative spese nel 2023, entro lo scorso aprile non ha presentato la Comunicazione di opzione per la cessione del credito e non ha ancora presentato il mod. REDDITI 2024 con la prima rata spettante.
In particolare l’Agenzia ha evidenziato che:
- mentre è possibile optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui al comma 1, lett. a) e b) del del citato art. 121 al ricorrere delle condizioni previste da una delle deroghe previste dal DL n. 11/2023 e dal DL n. 39/2024 (superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e a quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022);
- a decorrere dal 29 maggio 2024, ai beneficiari delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione residue non ancora fruite.