In mancanza di una previsione di durata minima del periodo di prova contrattuale, il datore di lavoro può licenziare il dirigente per mancato superamento della prova dopo poche settimane pure a fronte di una durata stabilita dalle parti in 6 mesi.
La ridotta durata effettiva del periodo di prova è irrilevante, se il datore «già dopo un mese e mezzo» ha maturato il convincimento che le qualità professionali possedute dal dirigente non erano compatibili con le competenze ritenute necessarie in relazione al ruolo professionale per il quale era intervenuta l’assunzione.
A queste conclusioni è pervenuto il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo con una recente sentenza.