La Cassazione ha di recente incluso il diritto dei disabili al lavoro agile tra gli “accomodamenti ragionevoli” previsti contro le discriminazioni ai danni dei disabili.
Data la non eccessiva onerosità dei relativi oneri finanziari, sono posti a carico del datore di lavoro sia la fornitura degli strumenti di lavoro all’invalido, sia il costo della relativa formazione.
In caso di negazione del lavoro agile, il dipendente invalido ha l’onere agevolato. Egli deve dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che ritiene meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe.
Invece, spetta al datore di lavoro escludere, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, la natura discriminatoria della misura contestata.
In particolare, l’introduzione dello smart working in caso di soggetto invalido è un obbligo del datore di lavoro e correlativamente un diritto del lavoratore disabile quando si rende necessario creare un ambiente lavorativo compatibile con le limitazioni funzionali del dipendente.