Per l’acquisto di veicoli da parte di un soggetto disabile con impedite o ridotte capacità motorie permanenti / di un familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico, nonché per l’adattamento / riparazione degli stessi, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
L’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile:
- soltanto agli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il disabile risulta a carico. Restano pertanto esclusi gli acquisti relativi a veicoli intestati a soggetti diversi quali, altre persone / società / cooperative / enti;
- alle prestazioni di riparazione / adattamento anche quando effettuate su un veicolo già posseduto, a prescindere dalla relativa cilindrata.
Al fine di semplificare gli adempimenti necessari per fruire dell’aliquota IVA ridotta del 4% per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti con impedite o ridotte capacità motorie permanenti l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto sufficiente produrre la copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti del veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio attestante che nel quadriennio precedente non si sia già fruito dell’aliquota IVA ridotta per l’acquisto di un altro veicolo / il precedente veicolo sia stato cancellato dal PRA.