È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno il Decreto Legge n. 61 relativo agli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023.
Tra le misure previste si segnalano, per i datori di lavoro:
- la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1), in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti;
- le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 7), in base alle quali ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori colpiti e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, viene riconosciuta dall’INPS, entro il 31 agosto 2023, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.