Il Decreto Legge “Alluvioni” riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge (per l’elenco CLICCA QUI) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.
Più in dettaglio, sulla base di quanto chiarito dall’Inps con la Circolare 8 giugno 2023, n.54:
Chi può richiedere l’indennità
Possono richiedere l’indennità
A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
A. Collaboratori coordinati e continuativi
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera A dell’elenco sopra riportato i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.
B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
Nell’ambito della categoria di cui alla lettera B dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera C dell’elenco sopra riportato i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome):
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tra i destinatari della misura di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Requisiti e misura dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS, cui va indirizzata la domanda.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.
Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
4. Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Le credenziali di accesso la presentazione della domanda sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al Portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, chi richiede l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste;
b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
L’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni; nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Per eventuali dubbi o richieste d’assistenza potrete rivolgervi al consulente fiscale Ascom di riferimento. In caso di difficoltà d’inoltro della domanda è possibile rivolgersi al patronato 50& PIU’, presente anche presso Confcommercio Ascom Lugo.