Per quanti alle prese con l’esigenza di smaltire merci, beni strumentali e documenti contabili alluvionati ricordiamo di seguire le regole fiscali previste, al fine di evitare nel futuro possibili contestazioni.
Per beni strumentali e merci la perdita è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.
E’ bene che la dichiarazione sostitutiva abbia data certa e sia corredata da documentazione fotografica, mentre con riferimento all’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore [complessivo dei beni distrutti] è stato determinato si potrà adempiere esibendo, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva quale essa sia, una relazione che specifichi il calcolo e la loro distribuzione distinta per tipologia.
Non è necessario che tale documentazione sia inviata all’Amministrazione finanziaria, ma dovrà essere esibita agli organi di controllo a seguito di richiesta. Essa dovrà comunque essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda la perdita dei documenti contabili, si dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, da cui risulti che le scritture si trovavano nell’immobile che ha subito l’inondazione, così come indicato in Anagrafe Tributaria, e che esse sono andate perdute a seguito di tale evento.
Andranno ricostruiti per quanto possibile i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte. Se la contabilità è tenuta in maniera informatica e non sono andati perduti i supporti su cui essa viene registrata, è sufficiente provvedere a ristampare i registri contabili distrutti. Nel caso in cui la perdita riguardi anche le fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, è opportuno contattare gli interlocutori (clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie.
Per quanto riguarda danni subiti dal registratore telematico, occorre contattare il tecnico di riferimento per la verifica del guasto subito dall’apparecchio e successivamente il proprio assistente contabile al fine di procedere alle eventuali comunicazioni e adempimenti obbligatori nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.