Nel caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento del datore di lavoro non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa.
Affinché possa ravvisarsi la proporzionalità con l’inadempimento datoriale, il rifiuto di assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata deve essere accompagnato da una seria, concreta ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.